diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 22 del 20/11/1996 Cc. (dep. 14/01/1997) Rv. 206485 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Rigetto o inammissibilità dell'istanza - Condanna alle spese - Necessità.
Stato
decisa il 1996-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206485-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Poiché il riesame ha natura di mezzo di impugnazione, nel relativo procedimento si applica il principio generale delle impugnazioni, in virtù del quale al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità dell'istanza consegue di diritto la condanna alle spese. (Fattispecie in tema di riesame di misura cautelare reale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 592

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)