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Sez. 1, Sentenza n. 30276 del 02/07/2001 Cc. (dep. 01/08/2001) Rv. 219633 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PRESUPPOSTI | Rigetto della richiesta incondizionata di accesso al rito - Abnormità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze in caso di conflitto.
Stato
decisa il 2001-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219633-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PRESUPPOSTI

In tema di giudizio abbreviato, costituisce provvedimento abnorme l'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare rigetta la richiesta incondizionata di ammissione al rito avanzata dalla difesa, in quanto dopo la modifica apportata all'art.438 cod.proc.pen. dalla legge 16 dicembre 1999, n.479 il giudice è tenuto ad accogliere la domanda, ferma la possibilità di disporre d'ufficio, ove occorra, le necessarie integrazioni probatorie. Ne consegue che è qualificabile come "caso analogo" di conflitto quello insorto fra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento a seguito della decisione abnorme del primo, al quale debbono essere trasmessi gli atti perché proceda al giudizio abbreviato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 441 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 16/12/1999 num. 479 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)