Sez. L, Sentenza n. 11167 del 22/10/1991 (Rv. 474346 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Rinunzie e transazioni - Impugnazione - Decadenza | Negozio complesso contenente dimissioni o risoluzione consensuale e disposizione di diritti derivanti da disposizioni inderogabili - Disciplina ex art. 2113 cod.civ. - Applicabilità all'intero contenuto dell'atto - Conseguenze.
Lavoro - Lavoro subordinato - Rinunzie e transazioni - Impugnazione - Decadenza
Nell'ipotesi in cui le dimissioni del lavoratore subordinato e comunque la risoluzione del consensuale del rapporto (riferibili ad un diritto disponibile del lavoratore e quindi sottratte alla disciplina dell'art. 2113 cod.civ.) siano poste in essere nell'ambito di un contesto negoziale complesso, il cui contenuto investa anche altri diritti del prestatore derivanti da disposizioni inderogabili di legge o dell'autonomia collettiva, il precetto posto da detta norma trova applicazione in relazione all'intero contenuto dell'atto, che è quindi soggetto ad impugnazione entro il termine di decadenza di sei mesi con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto o da quella del compimento dell'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)