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Sez. L, Sentenza n. 11581 del 20/11/1997 (Rv. 510204 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Rinuncia contestuale a diritti inderogabili - Impugnativa ex art. 2113 cod. civ. - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510204-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

Nell'ipotesi in cui le dimissioni del lavoratore subordinato e comunque la risoluzione consensuale del rapporto (riferibili ad un diritto disponibile del lavoratore e quindi sottratte alla disciplina dell'art. 2113 cod. civ.) siano poste in essere nell'ambito di un contesto negoziale complesso, il cui contenuto investa anche altri diritti del prestatore derivanti da disposizioni inderogabili di legge o dall'autonomia collettiva, il precetto posto da detta norma trova applicazione in relazione all'intero contenuto dell'atto (ed è quindi soggetto ad impugnazione entro il termine di decadenza di sei mesi con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto da quella del compimento dell'atto) soltanto se la clausola relativa alle dimissioni sia strettamente connessa alle altre, e non già se risulti distinta ed autonoma.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)