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Sez. 1, Sentenza n. 4732 del 12/07/1983 (Rv. 429620 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - IGNORANZA DELLO STATO DI INSOLVENZA - PROVA PER PRESUNZIONI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429620-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - IGNORANZA DELLO STATO DI INSOLVENZA - PROVA PER PRESUNZIONI - AMMISSIBILITÀ.*

In tema di Azione revocatoria fallimentare, proposta a norma dello art. 67, primo comma, della legge fallimentare, la prova della non conoscenza dello stato d'insolvenza, pur investendo una situazione soggettiva di natura psichica, non identificabile con l'obiettiva non conoscibilità dell'insolvenza stessa, può essere fornita mediante presunzioni evincibili da oggettive circostanze esterne, tali da indurre ragionevolmente una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza nel convincimento che il venditore si trovi in condizioni di normale Esercizio dell'attività imprenditoriale. (V 2865/82, mass n 420752; (V 1121/81, mass n 411683; (Conf 3267/80, mass n 407069; (Conf 2936/78, mass n 392364).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)