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Sez. 1, Sentenza n. 23174 del 27/10/2006 (Rv. 593625 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IN GENERE | Nullità - Presupposti - Delibera adottata in conflitto di interessi e ratificata dall'assemblea - Annullabilità - Mancata impugnazione - Conseguenze - Esecutività anche nei confronti dei terzi.
Stato
decisa il 2006-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593625-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IN GENERE

In materia di disciplina dell'invalidità' delle deliberazioni dell'assemblea delle società di capitali, vige, con inversione dei principi comuni (artt. 1418, 1441 cod. civ.), la regola generale dell'annullabilità' (art. 2377 cod. civ.), mentre la previsione della nullità è limitata ai soli casi, disciplinati dall'art. 2379 cod. civ., di impossibilità o illiceità dell'oggetto. Pertanto con riferimento all'ipotesi di concessione di garanzia rilasciata dall'amministratore in conflitto di interessi e ratificata dall'assemblea, non vertendosi nei casi di cui all'art. 2379, qualora il socio dissenziente non abbia proposto impugnazione ex art. 2377 cod. civ., la delibera resta esecutiva e vincolante per la società, per ciascuno dei soci e nei confronti dei terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)