Sez. L, Sentenza n. 5407 del 12/05/1993 (Rv. 482313 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Malattie e infortuni | Domanda di equo indennizzo per menomazione derivante da causa di servizio - Particolare onere probatorio del dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato - Insussistenza - Necessità di disporre gli opportuni accertamenti sanitari - Valutazione - Compito del giudice - Condizioni.
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Malattie e infortuni
Il dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato che agisca per il riconoscimento dell'equo indennizzo, allegando una menomazione della sua integrità fisica derivante da causa di servizio, non è gravato (a norma dello statuto degli impiegati civili dello Stato e del relativo regolamento, applicabili al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi dell'art. 21 della legge 210 del 1985, sino alla stipulazione del primo contratto collettivo di categoria), da alcun particolare onere probatorio in ordine alle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda, essendo rimessa alla valutazione del giudice la necessità di disporre gli opportuni accertamenti sanitari qualora le contestazioni mosse dall'ente datore di lavoro non consentano l'accoglimento della domanda sulla base delle sole risultanze della documentazione degli accertamenti compiuti dall'ente stesso e depositate dal ricorrente a sostegno della pretesa dedotta in giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 03/05/1957 num. 686 art. 36, DPR 03/05/1957 num. 686 art. 37, DPR 03/05/1957 num. 686 art. 38, DPR 03/05/1957 num. 686 art. 51, Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)