Sez. 3, Sentenza n. 11410 del 17/10/1992 (Rv. 479020 - 01)
Esecuzione forzata - Opposizioni - All'esecuzione - In genere (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) | Titolo esecutivo di formazione giudiziaria - Efficacia esecutiva - Terzo detentore del bene - Contestazione - Azione proposta - Natura - Opposizione ordinaria di terzo - Configurabilità - Esclusione.
Esecuzione forzata - Opposizioni - All'esecuzione - In genere (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi)
Il terzo detentore che intende contestare l'efficacia esecutiva, nei suoi confronti, del titolo esecutivo di formazione giudiziaria posto a fondamento del precetto di rilascio, ed il diritto, quindi, della parte istante di procedere alla esecuzione, opponendo il proprio diritto alla detenzione del bene in forza di un autonomo rapporto contrattuale, propone opposizione alla esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., e non l'opposizione ordinaria di terzo, che ricorre quando l'obiettivo finale (o passaggio necessario) dell'opposizione sia la riforma o l'annullamento della decisione giudiziaria, anziché l'esecuzione di essa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)