Sez. 3, Sentenza n. 3860 del 30/03/1992 (Rv. 476478 - 01)
Esecuzione forzata - Consegna o rilascio (esecuzione per) - In genere | Rilascio di immobile - Esecuzione in forza di ordinanza di convalida di sfratto, intrapresa dal locatore nei confronti del conduttore - Godimento dell'immobile da parte del terzo in virtù di un autonomo diritto dello stesso - Opposizione del terzo all'esecuzione ex art. 615 cod.proc.civ. - Legittimazione - Sussistenza.
Esecuzione forzata - Consegna o rilascio (esecuzione per) - In genere
Con riguardo ad esecuzione per rilascio di immobile, che sia intrapresa dal locatore nei confronti del conduttore in forza di titolo risolutivo del contratto di locazione costituito da ordinanza di convalida di sfratto, non impugnabile con il rimedio dell'opposizione di terzo ordinaria (art. 404 cod.proc.civ.), il terzo che è nel godimento dell'immobile, è legittimato, quale effettivo destinatario dell'azione esecutiva, a proporre opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod.proc.civ., con la quale tuttavia gli è consentito mettere in discussione il diritto del creditore di esperire tale azione in pregiudizio del suo autonomo diritto al godimento del bene, non anche contestare la legittimità di quel titolo, essendo le relative questioni riservate al giudizio inerente alla formazione dello stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)