Sez. 5, Sentenza n. 28695 del 23/12/2005 (Rv. 586919 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE | Documenti, dati e notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nell'ambito di un procedimento penale - Trasmissione agli uffici delle imposte - Autorizzazione dell'autorità giudiziaria - Motivazione - Requisiti - Mancanza - Conseguenze - Invalidità dell'atto impositivo fondato su detti elementi - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE
L'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, richiesta dall'art. 63, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto, per la trasmissione, agli uffici delle imposte, dei documenti, dati e notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nell'ambito di un procedimento penale, è posta a tutela della riservatezza delle indagini penali, non dei soggetti coinvolti nel procedimento medesimo o di terzi, con la conseguenza che la mancanza dell'autorizzazione, se può avere riflessi anche disciplinari a carico del trasgressore, non tocca l'efficacia probatoria dei dati trasmessi, nè implica l'invalidità dell'atto impositivo adottato sulla scorta degli stessi. Quanto poi al requisito motivazionale del provvedimento autorizzatorio, l'apprezzamento della gravità degli indizi può essere espressa anche in modo sintetico, oppure indiretto, tramite il riferimento ai dati allegati dall'autorità richiedente.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)