Sez. 5, Sentenza n. 528 del 23/11/2006 Ud. (dep. 12/01/2007) Rv. 235695 - 01
PENA - DETERMINAZIONE | Sanzione sostitutiva - Discrezionalità del giudice - Limiti - Criterio - Impossidenza - Valutabilità.
PENA - DETERMINAZIONE
La conversione della pena detentiva (art. 53 e segg. legge 24 novembre 1981, n. 689) è rimessa al potere discrezionale del giudice del merito, il quale deve valutare i presupposti legittimanti quali la idoneità della sostituzione al fine del reinserimento sociale del condannato e della prognosi positiva circa l'adempimento delle prescrizioni applicabili. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto, da parte del giudice di merito, della istanza di sostituzione della pena detentiva, in ragione della dichiarata impossidenza dell'imputato il quale, per questa ragione, aveva potuto usufruire del gratuito patrocinio).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)