Sez. 2, Sentenza n. 5989 del 22/11/2007 Ud. (dep. 06/02/2008) Rv. 239494 - 01
PENA - IN GENERE | Sostituzione delle pene detentive brevi - Potere discrezionale del giudice - Criteri - Fattispecie.
PENA - IN GENERE
La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta in osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato. (Nella specie, la Corte, titolare del potere di provvedere trattandosi di una richiesta avanzata in un procedimento in corso al momento di entrata in vigore della L. n. 134 del 2003, non l'ha accolta in ragione delle modalità del fatto di ricettazione, che denotavano una particolare scaltrezza dell'autore, e delle precedenti condanne da costui riportate, anche se relative a reati poi oggetto di provvedimento di depenalizzazione, dato che comunque denotavano la proclività alla violazione della legge penale e quindi fondavano una prognosi negativa di reinserimento sociale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/06/2003 num. 134 art. 4 com. 1 lett. A, Legge 12/06/2003 num. 134 art. 5 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)