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Sez. 3, Sentenza n. 19326 del 27/01/2015 Ud. (dep. 11/05/2015) Rv. 263558 - 01

PENA - IN GENERE | Sostituzione delle pene detentive brevi - Potere discrezionale del giudice - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263558-01

PENA - IN GENERE

La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto manifestamente illogica la valutazione operata dal giudice di merito che, pur concedendo all'imputato la sospensione condizionale della pena, aveva rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria in ragione della pericolosità dell'imputato e della sua "proclività alla violazione della legge penale").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)