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Sez. 2, Sentenza n. 1134 del 04/02/1998 (Rv. 512209 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE | Costruzione eseguita in tutto o in parte su suolo di proprietà comune del costruttore e di terzi - Inapplicabilità della disciplina delle accessioni invertite - Applicabilità della disciplina in materia di comunione.
Stato
decisa il 1998-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512209-01

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE

Nell'ipotesi di costruzioni eseguite in tutto o in parte sopra un suolo di proprietà comune del costruttore e di un terzo, non può trovare applicazione la disposizione dell'art. 938 cod. civ. relativa alla accessione invertita, la cui operatività è subordinata alla mancanza di una diversa disciplina, legale o convenzionale, dei rapporti fra costruzione e proprietà del suolo, dovendosi applicare, invece, le norme in materia di comunione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)