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Sez. 2, Sentenza n. 3853 del 30/03/1993 (Rv. 481618 - 01)

Proprietà - Acquisto - A titolo originario - Accessione - Occupazione di porzione di fondo attiguo - In genere | Costruzione eseguita in tutto o in parte su suolo di proprietà comune del costruttore e di terzi - Inapplicabilità della disciplina dell'accessione - Applicabilità della disciplina in materia di comunione - Comproprietà della costruzione a favore dei condomini non costruttori - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481618-01

Proprietà - Acquisto - A titolo originario - Accessione - Occupazione di porzione di fondo attiguo - In genere

Nell'ipotesi di costruzione eseguita in tutto o in parte su un suolo di proprietà comune del costruttore e di terzi, non possono trovare applicazione le disposizioni relative all'accessione (artt. 934 - 938 cod. civ.) la cui operatività è subordinata alla mancanza di una diversa disciplina, legale o convenzionale, dei rapporti fra costruzioni e proprietà del suolo, ma devono applicarsi le norme in materia di comunione, con la conseguenza che la comproprietà della nuova opera sorge a favore dei condomini non costruttori soltanto se essa sia stata realizzata in conformità di detta disciplina e perciò nel rispetto delle norme sui limiti del diritto all'uso del comproprietario delle cose comuni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 935, Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 937, Cod. Civ. art. 938, Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)