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Sez. 2, Sentenza n. 23344 del 09/09/2008 (Rv. 605203 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Liquidazione degli onorari e diritti di avvocato - Procedura di cui agli articoli 28 e 29 legge n.794 del 1942 - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605203-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO

In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocati, non è ammissibile il ricorso alla speciale procedura di cui agli articoli 28 e 29 della legge 13 giugno 1942 n.794 quando vi sia contestazione sulla esistenza del rapporto di clientela, sull'avvenuta transazione della lite o sulla natura giudiziale dei compensi, ovvero quando con riconvenzionale sia dal cliente introdotto un nuovo e diverso "petitum". Peraltro, anche quando venga dedotta l'esistenza di più rapporti professionali con il difensore ed il pagamento integrale di tutte le prestazioni professionali mediante versamenti effettuati, il "thema decidendum" necessariamente si amplia ed esorbita dalla natura e dall'oggetto del procedimento speciale, postulando la verifica delle diverse attività espletate e dei compensi complessivamente dovuti. Pertanto, in tale caso, trattandosi di indagine incompatibile con la trattazione nelle forme del rito speciale, vengono meno le ragioni che giustificano la deroga al principio generale del doppio grado di giudizio ed il procedimento deve svolgersi secondo il rito ordinario (nella specie è stato ritenuto inammissibile il procedimento speciale perché il convenuto cliente, eccependo il pagamento, aveva fatto riferimento alla somma da lui complessivamente versata in relazione a numerosi rapporti intrattenuti negli anni addietro con il legale).

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)