Sez. 2, Sentenza n. 17622 del 10/08/2007 (Rv. 600446 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Procedimento ex art. 28 e ss legge 784 del 1942 - Limiti di applicabilità - Determinazione della misura del compenso - Sussistenza - Presupposti della prestazione e sua effettività - Esclusione - Erronea applicazione del procedimento in tali casi - Conseguenze - Applicabilità della relativa ordinanza.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
La speciale procedura di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, regolata dagli artt. 28 e seguenti della legge n. 794 del 1942, non è applicabile quando la controversia riguardi non soltanto la semplice determinazione della misura del compenso spettante al professionista, bensì anche altri oggetti di accertamento e decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, l'effettiva esecuzione delle prestazioni e la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa azionata (nella specie la S.C. - riconoscendo natura sostanziale di sentenza al provvedimento del tribunale che aveva deciso col rito camerale l'opposizione a decreto ingiuntivo su crediti professionali di avvocato, ancorché la decisione fosse formalmente un'ordinanza - ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione contro tale pronuncia, essendo la medesima impugnabile soltanto con l'appello, proprio in quanto avente natura decisoria non soltanto della semplice misura del compenso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 111 septies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)