Sez. 2, Sentenza n. 13640 del 04/06/2010 (Rv. 613377 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato - Procedura di cui agli artt. 28 e 29 della legge n.794 del 1942 - Applicabilità - Condizioni - Conseguenze in tema di impugnazione delle relative decisioni.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocati, non è ammissibile il ricorso alla speciale procedura di cui agli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 qualora la controversia non abbia ad oggetto soltanto la semplice determinazione della misura del compenso, ma si estenda altresì ad altri oggetti d'accertamento e di decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa; in tal caso, il procedimento ordinario attrae nella sua sfera, per ragioni di connessione, anche la materia propria del procedimento speciale e l'intero giudizio non può non concludersi in primo grado se non con un provvedimento che, quand'anche adottato in forma d'ordinanza, ha valore di sentenza e può essere impugnato con il solo mezzo dell'appello.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)