Sez. 1, Sentenza n. 11700 del 05/10/1998 Ud. (dep. 12/11/1998) Rv. 211796 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IN GENERE | Giudice decidente diverso da quello che si era limitato a dichiarare la contumacia dell'imputato, rinviando il dibattimento - Violazione del principio di immutabilità del giudice - Esclusione - Ragione.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IN GENERE
Non si ha violazione del principio di immutabilità del giudice allorché il giudizio venga definito da giudice diverso da quello che, in precedente udienza, si era limitato a dichiarare la contumacia dell'imputato, rinviando il dibattimento ad altra udienza, senza che si desse corso alla lettura del capo di imputazione e alla relazione del pubblico ministero; e ciò perché, ad integrare la causa di nullità prevista dall'art. 525 cod. proc. pen. è necessaria la diversità dei giudici della deliberazione da quelli che hanno partecipato al dibattimento, non da quelli che hanno partecipato agli atti predibattimentali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)