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Sez. 3, Sentenza n. 14755 del 02/03/2004 Cc. (dep. 25/03/2004) Rv. 228529 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Principio di immutabilità del giudice - Applicabilità - Fase di riesame di misure cautelari - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228529-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Anche nei procedimenti camerali, il principio di immutabilità del giudice postula che il nuovo giudice eventualmente subentrato partecipi interamente al procedimento svolgendo la relativa istruttoria; pertanto non si ha violazione del principio quando il giudizio venga definito da un giudice dinanzi al quale si siano svolte trattazione e discussione, anche se vengano utilizzati per la decisione atti esibiti dalle parti ad un giudice diverso o da questo ammessi od acquisiti su istanza di parte. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che non costituisse vizio di nullità ex art. 525 cod. proc. pen, il fatto che nel corso del giudizio di riesame di un sequestro preventivo, un giudice diverso da quello poi componente del collegio della trattazione avesse nella prima udienza acquisito in via preliminare i documenti richiesti dalla difesa, rinviando la discussione ad altra udienza, senza che si fosse dato inizio alla trattazione del procedimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)