Sez. L, Sentenza n. 4636 del 06/03/2004 (Rv. 570854 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Riconoscimento parziale del diritto - Decadenza sostanziale ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 e art. 6 d.l. n. 103 del 1991 - Applicabilità ai conguagli dovuti - Sussistenza - Conseguenze riguardo alla rivalutazione della indennità di disoccupazione agricola dovuta ex Corte cost. n. 497 del 1988 - Decorrenza del termine di decadenza dalla maturazione del diritto ai singoli ratei - Inapplicabilità della relativa disposizione del cit. art. 6 - Conseguenze - Decorrenza dopo l'esaurimento dei termini previsti per la definizione del ricorso amministrativo (360 giorni), a seguito dell'accoglimento parziale della domanda - Configurabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO
In materia di prestazioni previdenziali, la decadenza prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, autenticamente interpretato dall'art. 6 del decreto legge n. 103 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 1991, si applica anche in caso di riconoscimento parziale del trattamento effettivamente dovuto, poiché il diritto alla somma residua è indistinguibile dal diritto all'intera somma prima del pagamento parziale, ma a seguito di quest'ultimo è configurabile come diritto separato, concettualmente distinto e suscettibile di autonome vicende, e quindi non sottratto a decadenze, come non lo è alla prescrizione. Ne consegue l'assoggettamento alla suindicata decadenza del diritto al conguaglio della indennità di disoccupazione agricola in relazione alla necessità del suo adeguamento alla svalutazione monetaria, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 1988, con la precisazione che, in tale caso, la decadenza quinquennale - dovendo ritenersi inapplicabile la disposizione del citato art. 6 sulla decorrenza del termine dalla maturazione del diritto ai singoli ratei in caso di mancata proposizione del ricorso (disposizione applicabile ai ratei che maturano nel tempo, come quelli di pensione, e non invece alla indennità di disoccupazione agricola, pagabile in due rate ma liquidata in un unico importo annuale) - decorre dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia definitiva sul ricorso, e quindi dopo 360 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta liquidazione della prestazione in misura inferiore a quella dovuta (90 giorni per ricorrere al comitato provinciale, 90 per la decisione, 90 più 90 per ricorso e decisione di secondo grado).
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 13 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 224
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)