Sez. 1, Sentenza n. 5836 del 11/12/1978 (Rv. 395663 - 01)
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - COMPENSAZIONE TRA I SALDI DI PIU CONTI O RAPPORTI - CONTO CORRENTE BANCARIO DI CORRISPONDENZA - CARATTERE - CONSEGUENTI OPERAZIONI DI CONGUAGLIO - SEMPLICE EFFETTO CONTABILE - VERSAMENTI ESEGUITI CON CONTO SCOPERTO - REVOCATORIA FALLIMENTARE - AMMISSIBILITA.*
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - COMPENSAZIONE TRA I SALDI DI PIU CONTI O RAPPORTI - CONTO CORRENTE BANCARIO DI CORRISPONDENZA - CARATTERE - CONSEGUENTI OPERAZIONI DI CONGUAGLIO - SEMPLICE EFFETTO CONTABILE - VERSAMENTI ESEGUITI CON CONTO SCOPERTO - REVOCATORIA FALLIMENTARE - AMMISSIBILITA.*
Il conto corrente bancario di corrispondenza e caratterizzato dalla esplicazione di un servizio di cassa, in relazione ad operazioni di pagamento o di riscossione di somme, da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente. I corrispondenti addebiti ed accreditamenti sul conto - pur essendo inapplicabile la norma dello art 1823 cod civ, propria del conto corrente ordinario e non richiamata dall'art 1857 stesso codice per il conto corrente bancario, soggetto all'opposta regola della disponibilita immediata sancita dall'art 1852 - comportano mere operazioni di conguaglio, che non possono considerarsi come frutto di compensazione in senso tecnico- giuridico, ma costituiscono semplice effetto contabile dell'Esercizio del diritto, che spetta al correntista, di variare la disponibilita del conto con versamenti e prelievi; con l'ulteriore conseguenza che i versamenti eseguiti nel momento in cui il conto e scoperto, avendo natura di Atti solutori in considerazione dell'esigibilita del credito della banca, sono soggetti (a differenza dei versamenti sul conto coperto, diretti soltanto a formare la provvista per operazioni future) alla revocatoria fallimentare, senza possibilita per la banca di opporre in compensazione lo scoperto cosi ripianato. (Conf 3236/75, mass nn 377349 e 377350; (Conf 317/75, mass n 373556).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1857, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)