Sez. L, Sentenza n. 849 del 07/02/1990 (Rv. 465187 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE - PER MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI FISICHE DELL'INVALIDO - SUCCESSIVO AGGRAVAMENTO MANIFESTATOSI NEL REGIME DELLA LEGGE N. 222 DEL 1984 - DIRITTO AL RIPRISTINO - PROPOSIZIONE DI NUOVA DOMANDA - SEDE AMMINISTRATIVA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DISPOSIZIONI EX ART. 4 DELLA CITATA LEGGE IN TEMA DI REQUISITI CONTRIBUTIVI - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE - PER MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI FISICHE DELL'INVALIDO - SUCCESSIVO AGGRAVAMENTO MANIFESTATOSI NEL REGIME DELLA LEGGE N. 222 DEL 1984 - DIRITTO AL RIPRISTINO - PROPOSIZIONE DI NUOVA DOMANDA - SEDE AMMINISTRATIVA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DISPOSIZIONI EX ART. 4 DELLA CITATA LEGGE IN TEMA DI REQUISITI CONTRIBUTIVI - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Ove l'Azione diretta al ripristino della pensione d'Invalidità, legittimamente revocata dall'INPS per il miglioramento delle condizioni fisiche dell'invalido, sia proposta nel regime della nuova disciplina della Invalidità pensionabile dettata dalla legge 12 giugno 1984 n. 222, il giudice, in presenza di un successivo aggravamento manifestatosi dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema normativo, può riconoscere all'assicurato (nella rinnovata sussistenza del requisito dello stato invalidante) il diritto al ripristino della prestazione in precedenza goduta, senza che occorra a tal fine - atteso che la vicenda del diritto alla prestazione previdenziale va considerata come un "unicum", anche quando si susseguono le fasi della sospensione, della rettifica o della revoca - la rinnovazione del procedimento amministrativo e la proposizione di una nuova domanda in Sede amministrativa, né trovano applicazione le Disposizioni in tema di requisiti contributivi dettate dall'art. 4 della citata legge n. 222 del 1984, le quali - nell'introdurre il diverso e più oneroso requisito contributivo relativo a tre anni nell'ultimo quinquennio, anziché di un anno come in precedenza - riguardano le domande successive alla data di entrata in vigore della medesima; consegue quindi che non di meno in tal caso l'integrazione del requisito contributivo deve essere verificata esclusivamente con riferimento al quinquennio precedente l'originaria domanda di pensione in Sede amministrativa, senza che occorra verificarlo nuovamente all'epoca della rideterminazione dello stato invalidante, mentre tale rideterminazione - ove risulti in particolare superata la soglia invalidante contemplata dalla legge n. 222 cit. - può portare al riconoscimento di una delle prestazioni (assegno di Invalidità o pensione di inabilità) previste dalla legge medesima. (V 3428/89, mass n 463438; (V 3013/88, mass n 458560; (V 6811/87, mass n 455011).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)