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Sez. 2, Sentenza n. 11282 del 10/05/2010 (Rv. 613119 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - AUTORITÀ DI P.S. - IN GENERE | Cessione della proprietà o del godimento di immobile - Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza - Ragione giustificatrice - Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Soggetto obbligato alla comunicazione - Istituti Autonomi delle Case Popolari - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613119-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - AUTORITÀ DI P.S. - IN GENERE

L'art. 12 del d.l. 21 marzo 1978, n. 59, convertito nella legge 18 maggio 1978, n. 191, impone di comunicare alla locale autorità di pubblica sicurezza la cessione degli immobili a prescindere dalla natura giuridica privata o pubblica dei soggetti cedenti, ed alla causa o al procedimento che abbiano dato luogo alla cessione. Nel caso di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, tale obbligo grava pertanto sugli Istituti Autonomi delle Case Popolari, considerato che sono essi a cedere agli assegnatari, con la locazione, l'uso esclusivo degli immobili, essendo demandata ai Comuni - per effetto del trasferimento di funzioni operato ai sensi degli artt. 95 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 55 della legge 5 agosto 1978, n. 457 - la sola fase dell'assegnazione, di carattere pubblicistico, senza che possa considerarsi venuto meno, in conseguenza di detto trasferimento, il potere dei suddetti Istituti di gestione degli alloggi stessi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1978 num. 59 art. 12, Legge 18/05/1978 num. 191, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 55, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)