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Sez. 1, Sentenza n. 3317 del 07/12/1973 (Rv. 367209 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI - ATTO DI APPELLO - RINNOVAZIONE AD ISTANZA DI PARTE - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1973-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367209-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI - ATTO DI APPELLO - RINNOVAZIONE AD ISTANZA DI PARTE - VALIDITA.*

Deve ritenersi sanabile, a mezzo della rinnovazione della notificazione a sensi dell'art 291 cod proc civ (nella specie la parte aveva provveduto spontaneamente a detta rinnovazione) ogni nullita da vizio di notificazione dell'atto di citazione, allorche la notificazione stessa sia materialmente avvenuta mediante rilascio di copia nel luogo ed a persona che possono avere un qualche riferimento con il vero destinatario della notificazione medesima. E, trattandosi di atto di appello, ai fini della sanatoria della irregolare notificazione dell'atto, la rinnovazione della stessa ad iniziativa della parte (appellante) equivale alla rinnovazione disposta dall'istruttore a sensi dell'art 291. (V 1965/67, mass n 328949; 250/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)