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Sez. 3, Sentenza n. 2330 del 03/03/1998 (Rv. 513271 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO | Istanza di ricusazione - Rigetto - Provvedimento di condanna della parte istante al pagamento di una pena pecuniaria - Natura - Impugnabilità in Cassazione - Esclusione - Rimedi esperibili.
Stato
decisa il 1998-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513271-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO

Il provvedimento che, in caso di rigetto dell'istanza di ricusazione del giudice, condanna la parte od il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria ai sensi dell'art. 54 cod. proc. civ., non attiene all'oggetto in un rapporto che si istituisce esclusivamente tra il condannato e l'amministrazione dello Stato. Detto provvedimento di natura ordinatoria ed amministrativa non è suscettibile di passare in giudicato e non è pertanto ricorribile per Cassazione a mente dell'art. 111 Cost., potendo la sua eventuale illegittimità farsi valere in sede di esecuzione coattiva.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)