Sez. 1, Sentenza n. 187 del 02/03/1983 (Rv. 426400 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO - ISTANZA DI RICUSAZIONE - RIGETTO - PROVVEDIMENTO DI CONDANNA DELLA PARTE ISTANTE AL PAGAMENTO DI UNA PENA PECUNIARIA - NATURA - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - RIMEDI ESPERIBILI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO - ISTANZA DI RICUSAZIONE - RIGETTO - PROVVEDIMENTO DI CONDANNA DELLA PARTE ISTANTE AL PAGAMENTO DI UNA PENA PECUNIARIA - NATURA - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - RIMEDI ESPERIBILI.*
Il provvedimento con il quale, in caso di rigetto dell'istanza di ricusazione, il giudice condanna la parte o il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, a norma dell'art. 54 cod. proc. civ., non attiene all'oggetto del processo ma inerisce all'organizzazione di esso, ed è emanato nell'Esercizio di un potere disciplinare o repressivo che appartiene al giudice nei confronti della parte che ha violato il suo dovere di non intralciare l'organizzazione giudiziaria, in un rapporto, quindi, che non riguarda la controparte del processo, ma che si istituisce esclusivamente tra il condannato e l'amministrazione dello stato. Il detto provvedimento, per il suo carattere ordinatorio o amministrativo, non è suscettibile di passare in cosa giudicata, avendo soltanto efficacia di titolo esecutivo a favore dell'amministrazione, e non è pertanto ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost., la sua eventuale illegittimità (nella specie perché si assumeva che era stata irrogata una pena pecuniaria maggiore di quella consentita dalla legge) potendo farsi valere in Sede di esecuzione o riscossione coattiva, come previsto per i titoli esecutivi aventi carattere non giurisdizionale ma amministrativo. (V 1017/82, mass n 418878; (V 1761/81, mass n 412443; (V 6102/79, mass n 402815; (V 4472/77, mass n 388083).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)