diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 17636 del 20/11/2003 (Rv. 568341 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO | Rigetto o inammissibilità dell'istanza di ricusazione - Provvedimento di condanna della parte istante al pagamento di una pena pecuniaria - Natura - Impugnabilità con il ricorso straordinario per Cassazione - Esclusione - Rimedi esperibili.
Stato
decisa il 2003-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568341-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO

In tema di ricusazione, l'ordinanza recante la condanna della parte che ha proposto la ricusazione - dichiarata inammissibile o rigettata - al pagamento della pena pecuniaria di cui all'art. 54, terzo comma, cod. proc. civ., non costituisce un provvedimento definitivo, stante la possibilità di dedurre, contro di essa, censure nel corso del giudizio di merito, in via consequenziale rispetto alla richiesta di riesame della statuizione di inammissibilità o di rigetto dell'istanza di ricusazione o anche in via autonoma rispetto a quest'ultima; ne consegue che anche il capo dell'ordinanza sulla ricusazione contenente la detta statuizione di condanna non è suscettibile di impugnazione con il ricorso straordinario per Cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)