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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3301 del 13/02/2014 (Rv. 629381 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Dichiarazione integrativa ex art. 57 legge n. 413 del 1991 - Errore materiale - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629381-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

L'errore materiale che, ai sensi dell'art. 57 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, consente la modifica da parte dell'Ufficio delle entrate, o la contestazione da parte del contribuente, della definizione intervenuta sulla base della dichiarazione integrativa, consiste nella discordanza, immediatamente rilevabile dal testo dell'atto, tra l'intendimento dell'autore e la sua materiale esteriorizzazione. (Nella specie, la S.C., riformando la sentenza impugnata, ha ritenuto che non integrasse un errore materiale, trattandosi, invece, di opzioni diverse, il fatto che la contribuente avesse dapprima preferito il condono tombale per tutte le annualità di imposta ed i vari imponibili, indicando esattamente il codice, e solo in un secondo tempo avesse optato per quello semplice).

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)