Sez. 5, Sentenza n. 18001 del 09/08/2006 (Rv. 591977 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti, ai sensi della legge n. 413 del 1991 - Dichiarazione integrativa - Contestabilità - Presupposti - Errore materiale - Nozione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'errore materiale che, ai sensi dell'art. 57 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, consente al contribuente di contestare la definizione intervenuta sulla base della dichiarazione integrativa consiste in una svista che non incide sul contenuto concettuale e sostanziale della dichiarazione, concretandosi in un difetto di corrispondenza tra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso dell'atto, senza bisogno di alcuna attività ricostruttiva del pensiero, il cui contenuto resta individuabile e individuato senza incertezza dal contesto dell'atto.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)