Sez. 5, Sentenza n. 8874 del 19/06/2002 (Rv. 555171 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Dichiarazione integrativa ex art. 57 legge n. 413 del 1991 - Errore materiale - Nozione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'errore materiale che, ai sensi dell' art. 57 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, consente la contestazione della definizione intervenuta sulla base della dichiarazione integrativa, consiste nella discordanza, immediatamente rilevabile dal testo dell'atto, tra l'intendimento dell'autore e la sua materiale esteriorizzazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che integrasse una questione di diritto, e non un errore materiale, l'erronea indicazione, da parte della contribuente, del suo reddito di collaboratrice familiare tra i redditi soggetti ad ILOR).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)