Sez. 5, Sentenza n. 14656 del 12/07/2005 (Rv. 582760 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Dichiarazione integrativa ex art. 57 legge n. 413 del 1991 - Errore materiale - Nozione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'errore materiale che, ai sensi dell' art. 57 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, consente la modifica da parte dell'Ufficio, o la contestazione da parte del contribuente, della definizione intervenuta sulla base della dichiarazione integrativa, consiste nella discordanza, immediatamente rilevabile dal testo dell'atto, tra l'intendimento dell'autore e la sua materiale esteriorizzazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non integrasse un errore materiale l'indicazione, da parte del contribuente, al rigo C9 della dichiarazione integrativa dello stesso importo riportato al rigo superiore C8, facendo così inesattamente risultare, quale imponibile ai fini Irpef e Ilor per l'anno 1988, lo stesso importo indicato per l'anno 1987).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)