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Sez. 3, Ordinanza n. 25287 del 16/09/2025 (Rv. 676416-01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE - SPESE E COMPENSO DEL MANDATARIO | Medico dipendente di struttura sanitaria - Spese legali sostenute per difendersi in un processo penale per responsabilità professionale - Diritto al rimborso - Esclusione - Fondamento. PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI - In genere.
Stato
decisa il 2025-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676416-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE - SPESE E COMPENSO DEL MANDATARIO

Il medico dipendente di una struttura sanitaria non ha diritto al rimborso, da parte della stessa, delle spese sostenute per difendersi in un processo penale per responsabilità professionale, stante l'inapplicabilità - neppure in via analogica - al prestatore d'opera di quanto previsto dall'art. 1720 c.c. per il mandatario, trattandosi di spese che, pur trovando occasione nel rapporto di prestazione professionale, non sono strumentali all'adempimento della prestazione.

Cod. Civ. art. 1720, Cod. Civ. art. 2230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)