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Sez. 3, Sentenza n. 8242 del 24/05/2003 (Rv. 563531 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE | Deposito del titolo - Presupposto processuale - Mancanza - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Produzione del titolo in fotocopia - Rilevabilità d'ufficio in difetto di contestazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563531-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE

Nel processo di esecuzione forzata, il deposito del titolo esecutivo in originale o in copia autentica costituisce un presupposto processuale, la cui mancanza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.; in particolare, in fase di assegnazione e distribuzione del ricavato, il titolo svolge solo la funzione di provare l'esistenza, liquidità ed esigibilità del credito, e può essere prodotto anche in copia fotostatica o fotografica, che ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, se non viene formalmente disconosciuta dalla parte contro la quale viene prodotta; ne consegue che il giudice dell'esecuzione, in tema di assegnazione di crediti pignorati presso il terzo, non può d'ufficio pretermettere dall'assegnazione il creditore intervenuto, sulla base del solo rilievo d'ufficio che il titolo del credito, a soddisfazione del quale era stato effettuato l'intervento, era stato prodotto solo in fotocopia, in assenza di qualunque contestazione da parte del debitore o di altri creditori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 525 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 526

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)