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Sez. 3, Sentenza n. 17636 del 11/12/2002 (Rv. 559146 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Titolo esecutivo - Irregolarità formali - Preavviso - Omissione o nullità della comunicazione - Opposizione agli atti esecutivi - Decisione relativa - Mezzi di impugnazione - Regolamento di competenza - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Appello - Esclusione - Conseguenze. .
Stato
decisa il 2002-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559146-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

In tema di esecuzione per il rilascio di cui agli artt. 605 ss. cod. proc. civ., la decisione sull'opposizione agli atti esecutivi (che costituisce il rimedio accordato sia per far valere le irregolarità formali dell'atto di precetto sia per denunciare l'omissione o la nullità della comunicazione del preavviso di rilascio previsto dal primo comma dell'art. 608 cod. proc. civ. - la cui funzione, in quanto atto estraneo all'esecuzione, è quella di consentire al debitore di assistere alle operazioni di rilascio per controllarne la regolarità formale, assicurare l'eventuale adempimento spontaneo dell'obbligazione e permettere all'ufficiale giudiziario di procedere all'immissione del creditore nel possesso, per cui la violazione della suddetta norma dell'art. 608 cod. proc. civ. non può rimanere senza sanzione) - è impugnabile, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. civ., con il regolamento di competenza, oltre che con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., ma non con l'appello, la cui inammissibilità può essere se del caso dichiarata anche dalla Suprema Corte di Cassazione, avvalendosi dei suoi poteri officiosi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Costituzione art. 111, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 187

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)