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Sez. L, Sentenza n. 5746 del 12/03/2014 (Rv. 630068 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti - Determinazione della misura - Contribuzione figurativa - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2014-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630068-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

In materia di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, l'art. 7, comma 3, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, conv. in legge 20 maggio 1988, n. 160 - "ratione temporis" applicabile ed abrogato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 - laddove prevede che deve tenersi conto non soltanto delle giornate di effettiva prestazione del lavoro, ma anche di quelle (non lavoratew) comprese in un periodo lavorativo e soggette a contribuzione, rileva ai soli fini dell'individuazione dei presupposti per l'accesso alla prestazione. Ne consegue che, per la determinazione della misura dell'indennità, devono computarsi le giornate lavorate nell'anno di riferimento, e non anche quelle coperte da contribuzione figurativa, spettando l'indennità per il numero di giornate pari a quelle di effettivo lavoro e, in ogni caso, in misura non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 7 com. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 com. 1, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 69 lett. B PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)