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Sez. 2, Sentenza n. 4477 del 14/03/1984 Ud. (dep. 12/05/1984) Rv. 164185 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO PER I REATI IN MATERIA DI ARMI - DEROGA ALLA NORMATIVA ORDINARIA - CELEBRAZIONE NEI CONFRONTI DEL LATITANTE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE COL RITO DEGLI IRREPERIBILI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164185-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO PER I REATI IN MATERIA DI ARMI - DEROGA ALLA NORMATIVA ORDINARIA - CELEBRAZIONE NEI CONFRONTI DEL LATITANTE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE COL RITO DEGLI IRREPERIBILI - NECESSITÀ.*

Il procedimento direttissimo atipico per i reati in materia di armi (art. 2 legge 14 ottobre 1974 n. 497) è svincolato dalle condizioni che legittimano quello ordinario, e pertanto la presenza dello imputato all'udienza non è presupposto per la instaurazione del giudizio, e questo può essere attuato anche nei confronti del latitante. In tal caso è però necessario che, su richiesta del P.m., il Presidente del collegio emetta il decreto di citazione, da notificare, senza bisogno di ulteriori ricerche, col rito degli irreperibili, cioè mediante deposito dell'avviso in cancelleria con contestuale avviso al difensore. (V mass n 156092).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 173 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)