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Sez. 1, Sentenza n. 4295 del 15/04/1995 (Rv. 491835 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Rapporto di impiego - Cessazione entro il 31 dicembre 1973 - Indennità di buonuscita - Regime impositivo - Ritenuta operata in eccesso - Rimborso - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491835-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

L'indennità di buonuscita corrisposta dall'ENPAS relativa ad un rapporto di impiego cessato entro il 31 dicembre 1973, ancorché materialmente erogata in epoca successiva a tale data, è soggetta al regime impositivo stabilito dal d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (ricchezza mobile e complementare) come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzione 19 novembre 1987 n. 400. Va perciò disposto il rimborso, ricorrendo i presupposti di legge, delle ritenute operate in eccesso rispetto a tale regime impositivo.

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 89 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 140 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 171, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 83 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 86, Legge 26/09/1985 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)