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Sez. U, Sentenza n. 5448 del 20/06/1987 (Rv. 454010 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - NATURA DI INTERESSE LEGITTIMO DELLA POSIZIONE DEDOTTO IN GIUDIZIO - CONTROVERSIE TRA PRIVATI - INAMMISSIBILITÀ DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE.*
Stato
decisa il 1987-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454010-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - NATURA DI INTERESSE LEGITTIMO DELLA POSIZIONE DEDOTTO IN GIUDIZIO - CONTROVERSIE TRA PRIVATI - INAMMISSIBILITÀ DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE.*

Non è ammissibile il regolamento di giurisdizione, in pendenza di controversia fra privati davanti al giudice ordinario (nella specie, in tema d'interferenze fra emittenti televisive), per sostenere che la posizione dedotta in giudizio avrebbe natura e consistenza non di diritto soggettivo, ma di mero interesse legittimo, devoluto alla cognizione del giudice amministrativo, stante la configurabilità di tale giurisdizione solo in relazione a controversie che involgono direttamente l'operato della P.a..*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)