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Sez. 3, Sentenza n. 4483 del 09/05/1994 (Rv. 486538 - 01)

Esecuzione forzata - Sospensione dell'esecuzione | Competenza del giudice dell'esecuzione - Limiti - Delibazione o modifica in sede di decisione dell'opposizione all'esecuzione - Esclusione - Revocabilità da parte del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1994-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486538-01

Esecuzione forzata - Sospensione dell'esecuzione

Il provvedimento di sospensione dell'esecuzione spetta - salve le eccezionali ipotesi previste dall'art. 623 cod. proc. civ. - alla competenza del giudice di questa e, pertanto, non è suscettibile di delibazione o modifica in sede di decisione dell'opposizione all'esecuzione, né può essere revocato dal giudice dell'opposizione agli atti esecutivi che non sia stato investito della legittimità del provvedimento stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 625

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)