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Sez. 3, Sentenza n. 10121 del 02/08/2000 (Rv. 539053 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Competenza del giudice dell'esecuzione - Sussistenza - Natura funzionale - Configurabilità - Conseguenze - Revocabilità da parte del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Eventuale litispendenza tra diversi giudizi di opposizione all'esecuzione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539053-01

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

La competenza del giudice dell'esecuzione a provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione stessa ha carattere funzionale, e non è pertanto, né suscettibile di delibazione o modifica in sede di decisione all'opposizione all'esecuzione, né revocabile da parte del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi (che non sia stato investito della legittimità stessa del provvedimento), né modificabile per effetto dell'eventuale litispendenza tra due giudizi di opposizione all'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 625

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)