Sez. 3, Sentenza n. 707 del 16/01/2006 (Rv. 590563 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Sospensione ex art. 624 cod. proc. civ. - Natura e presupposti - Previa opposizione - Questioni di diritto sollevate con l'opposizione - Decisione del giudice dell'esecuzione sull'istanza di sospensione - Sindacabilità - Esclusione - Limiti.
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
Il provvedimento di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 cod. proc. civ. emesso nella ravvisata probabilità di una sopravvenuta insussistenza della pretesa esecutiva (per fatti impeditivi, modificativi, estintivi della stessa, successivi alla formazione del titolo esecutivo) ovvero in relazione a questioni di puro diritto, non può ritenersi assolutamente insindacabile sulla base del presupposto del giudice di opposizione che ci si trova di fronte ad una attività meramente discrezionale, rimessa in via esclusiva al libero apprezzamento del giudice dell'opposizione, dovendo al contrario tale soluzione ritenersi suscettibile di ulteriore verifica da parte di questi chiamato a valutare la serietà delle questioni sollevate, e, quindi, la possibilità del relativo accoglimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 483, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 625
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)