Sez. 3, Sentenza n. 15925 del 18/12/2015 Cc. (dep. 18/04/2016) Rv. 266829 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE | Adeguatezza della custodia in carcere - Sostituzione con misura meno afflittiva - Modifiche normative introdotte dalla Legge n. 47 del 2015 - Valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari - Necessità - Requisiti - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE
In tema di misure cautelari coercitive personali, il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva, introdotto all'art. 274 cod. proc. pen. dalla legge n. 47 del 2015 assume rilevanza, con riferimento al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare, non solo al momento della adozione della misura, ma, altresì, ai fini della valutazione della permanenza dell'adeguatezza della misura applicata. (Fattispecie relativa ad importazione di ingente quantità di sostanza stupefacente, nella quale la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura custodiale, in cui si era osservato che la particolare consistenza della attualità del pericolo di recidiva, che aveva giustificato l'applicazione della custodia in carcere, non era venuta meno nonostante il tempo trascorso, stante la rilevantissima gravità dei reati commessi e la mancata prospettazione, da parte della difesa, di elementi concreti di segno contrario).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)