Sez. U, Sentenza n. 1038 del 02/03/1978 (Rv. 390385 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - OBBLIGAZIONI DA ESEGUIRSI IN ITALIA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - PRESUPPOSTI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - OBBLIGAZIONI DA ESEGUIRSI IN ITALIA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - PRESUPPOSTI.*
L'art 4 n 2 cod proc civ, ove afferma la giurisdizione italiana nei confronti dello straniero, se la domanda "riguarda obbligazioni da eseguirsi nella Repubblica", va inteso nel senso che detta giurisdizione sussiste tutte le volte che sia eseguibile in territorio italiano, secondo i principi ed i criteri dettati in proposito dall'ordinamento giuridico interno, anche una soltanto delle obbligazioni aventi origine dal contratto di cui e controversia, pur se diversa da quella dedotta in giudizio. (V 1/74, mass n 367476; (V 2705/72, mass n 360357; (V 1179/70, mass n 346786).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)