Sez. 6, Sentenza n. 4518 del 28/01/2026 Ud. (dep. 03/02/2026) Rv. 289331-01
IMPUGNAZIONI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI | Ricorso per cassazione della parte civile ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen. - Avverso sentenza di appello di assoluzione per insussistenza del fatto in riforma di condanna in primo grado - Tutela del principio della presunzione di innocenza - Necessità - Conseguenze - Applicazione delle regole relative alla responsabilità da illecito civile.
IMPUGNAZIONI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI
Nel giudizio di legittimità instaurato a seguito del ricorso proposto, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., dalla sola parte civile avverso la sentenza di appello che, ribaltando la decisione di condanna di primo grado, abbia assolto l'imputato dal delitto ascrittogli con la formula "perché il fatto non sussiste", il giudice non deve più statuire sulla responsabilità penale dell'imputato, ma, in conformità al principio della presunzione di innocenza, sancito dall'art. 6, par. 2, CEDU, deve decidere sulla sola esistenza e sulla concreta entità di un pregiudizio risarcibile, mediante l'applicazione, in via esclusiva, delle regole civilistiche relative alla responsabilità da illecito civile.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)