Sez. 3, Sentenza n. 5104 del 09/03/2006 (Rv. 588266 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE | Inammissibilità della domanda - Effetto interruttivo - Sussistenza - Protrazione sino al giudicato.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE
L'inammissibilità della domanda, qualunque ne sia la causa, non esclude l'efficacia interruttiva della prescrizione del diritto con essa fatto valere, efficacia che - anche in questo caso - permane fino al giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)