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Sez. 3, Sentenza n. 696 del 22/01/2002 (Rv. 551723 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE | Domanda proposta nel corso del giudizio di appello - Effetto interruttivo - Sussistenza - Protrazione sino al giudicato - Sussistenza della domanda - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551723-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE

L'effetto interruttivo della prescrizione è prodotto anche dalla domanda proposta nel corso di un giudizio di appello (giacché l'art. 2943, secondo comma, cod. civ. non richiede che essa sia proposta nel corso di un giudizio di primo grado) e si protrae, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, cod. civ., sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, senza che il suddetto effetto interruttivo possa ritenersi escluso a causa dell'inammissibilità della domanda medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)