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Sez. 1, Sentenza n. 2322 del 20/03/1990 (Rv. 466082 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA - ASSICURAZIONE PER PERDITA O AVARIA DELLA MERCE TRASPORTATA - STIPULAZIONE DA PARTE DELLO SPEDIZIONIERE VETTORE - PATTO DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO A FAVORE DI QUEST'ULTIMO - CONTRATTO A FAVORE DI TERZO - ESCLUSIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466082-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA - ASSICURAZIONE PER PERDITA O AVARIA DELLA MERCE TRASPORTATA - STIPULAZIONE DA PARTE DELLO SPEDIZIONIERE VETTORE - PATTO DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO A FAVORE DI QUEST'ULTIMO - CONTRATTO A FAVORE DI TERZO - ESCLUSIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CONFIGURABILITÀ.*

L'Assicurazione contro i danni "per conto altrui o di chi spetta", contemplata dall'art. 1891 cod. civ., integra un contratto a favore di terzi, nel quale l'assicurato non coincide con il contraente e si identifica nel proprietario della cosa, ovvero del soggetto che si trovi con essa in relazione tale da subire un pregiudizio patrimoniale diretto per effetto della sua perdita o deterioramento. Pertanto, l'Assicurazione per perdite od avarie della merce trasportata, che venga stipulata dallo spedizioniere-vettore con patto di corresponsione dell'indennizzo in proprio esclusivo favore, esula dall'indicata ipotesi, e, traducendosi nella copertura degli effetti negativi che i suddetti eventi indirettamente provocano nel patrimonio dello stipulante in dipendenza della sua responsabilità contrattuale verso il proprietario o l'avente diritto alla riconsegna, è riconducibile nell'ambito dell'Assicurazione della responsabilità civile. (V 7592/83, mass n 432201; (V 6334/81, mass n 417119; (V 3425/76, mass n 382190).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1693, Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)