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Sez. L, Sentenza n. 27605 del 29/12/2006 (Rv. 594269 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Ordinanza ingiunzione - Giudizio di opposizione - Applicabilità del rito processuale ordinario - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594269-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

Il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emanata dalla Direzione provinciale del lavoro per violazioni in materia di previdenza ed assistenza è regolato dall'art. 23 della legge n. 689 del 1981, che costituisce norma speciale che, come tale deroga alla disciplina generale prevista dagli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. tanto nel testo antecedente alla riforma della legge 14 maggio 2005 n. 80 (ove applicabile alla controversia "ratione temporis") quanto in quello successivo. (Nel caso di specie, l'opponente all'udienza di prima comparizione, all'esito della costituzione dell'Amministrazione, aveva chiesto invano al giudice dell'opposizione la concessione di un termine per proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)