Sez. L, Sentenza n. 5525 del 19/05/1995 (Rv. 492352 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Ritardato pagamento di un credito previdenziale senza rivalutazione ed interessi - Debito risarcitorio maturato per tali titoli - Disciplina dei debiti di valore - Applicabilità - Automatica commisurazione del danno agli interessi legali - Esclusione - Liquidazione in via equitativa - Ammissibilità - Eccedenza degli interessi sull'importo non rivalutato rispetto all'ammontare della rivalutazione - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
In caso di ritardato pagamento di un credito previdenziale, qualora l'ente debitore non abbia corrisposto anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, il debito risarcitorio maturato per tali titoli resta soggetto, dalla data di detto pagamento, alla disciplina dei debiti di valore, e quindi all'ulteriore rivalutazione per il successivo ritardo nell'adempimento; con la conseguenza che il danno subito dal creditore per il ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria non può essere automaticamente commisurato agli interessi legali, ma può essere liquidato, se non determinabile nel suo preciso ammontare, in via equitativa e, in particolare, ove gli interessi astrattamente applicabili sull'importo non rivalutato dell'obbligazione eccedano l'ammontare della rivalutazione, in misura pari a tale eccedenza. Peraltro, con riferimento all'eventuale quota di interessi eccedenti la rivalutazione, è necessario, per la parte maturata nel periodo intercorrente tra la sentenza di primo grado e quella d'appello, che ne sia formulata domanda ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)